Per accedere alla professione di docente è necessario acquisire l’abilitazione all’insegnamento.
Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria l’abilitazione si ottiene già attraverso il percorso formativo accademico: la laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (SFP).
Per la scuola dell’infanzia è abilitante anche il diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/02 al termine dei corsi triennali iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il D.lgs. n. 59/2017 (a seguito delle modifiche della L. n. 145/2018) prevede che si possa diventare insegnanti dopo aver superato un concorso pubblico (il concorso a cattedre). Esso è bandito ogni due anni solo nelle regioni e per le classi di concorso con posti vuoti. A tale concorso possono partecipare: chi è già in possesso di abilitazione o per coloro che non sono già abilitati, possono partecipare purchè siano in possesso dei due seguenti requisiti.
- laurea magistrale o a ciclo unico coerente con le classi di concorso per cui si concorre. Per verificare a quali classi di concorso dà accesso il proprio titolo di studio sono disponibili appositi motori di ricerca: del MIUR per i titoli di studio vecchio ordinamento o di altre organizzazioni
- aver conseguito 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi previsti, costituirà abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. Ciò significa che l’abilitazione nella classe di concorso è conseguita già all’atto del superamento di tutte le prove concorsuali e non al termine del percorso di specializzazione, come era previsto dalla precedente normativa.
Nell’aprile 2020 il Ministero aveva previsto una Procedura Straordinaria per esami finalizzata all’accesso all’abilitazione all’insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria (sia di primo che di secondo grado). I termini per presentare la domanda di partecipazione (il 15 luglio 2020, a seguito della proroga disposta con decreto dipartimentale 748 dell’1 luglio 2020) sono da tempo scaduti e la procedura (causa pandemia) è rimasta in stand-by ma dovrebbe ripartire entro il dicembre 2021.
COSA SONO LE CLASSI DI CONCORSO NELLA SCUOLA?
Con questa espressione vengono indicati i “requisiti accademici utili per poter accedere all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado”.
La L. 107/2015 e il Decreto n. 19/2016, successivamente integrato con il Decreto n. 259/2017 ha previsto una riforma del percorso di formazione e reclutamento, fra i quali anche una riforma delle classi di concorso.
Quali cambiamenti prevede la riforma?
- Innanzi tutto, l’aggiornamento delle classi di concorso tiene conto delle modifiche ordinamentali relative sia agli insegnamenti della scuola secondaria, sia alle lauree che costituiscono titolo di accesso ai percorsi abilitanti per l’insegnamento.
- In secondo luogo, l’accorpamento di alcune classi di concorso assimilabili per rendere più efficiente l’occupazione dei docenti (il numero delle classi è passato infatti da 168 a 114).
- Infine, l’aggiunta di 11 nuove classi di concorso e nello specifico:
- A-53 – Storia della musica
- A-55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado
- A-57 – Tecnica della danza classica
- A-58 – Tecnica della danza contemporanea
- A-59 – Tecniche di accompagnamento alla danza
- A-63 – Tecnologie musicali
- A-64 – Teoria, analisi e composizione
- A-23 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)
- A-35 – Scienze e tecnologie della calzatura e della moda
- A-36 – Scienze e tecnologia della logistica
- A-65 – Teoria e tecnica della comunicazione
Come diventare insegnante di sostegno
L’insegnante di sostegno è un docente specializzato, previsto dalla L. 517/1977, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto in situazione di handicap per attuare “forme di integrazione a favore dell’alunno” e “realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze di quest’ultimo”.
Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (che dà attuazione alla delega sulla formazione iniziale dei docenti prevista dalla legge 107 del 2015 “La buona scuola”) e il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (che invece dà attuazione alla delega sull’inclusione scolastica) prevedono due differenti percorsi per gli aspiranti docenti sui posti di sostegno:
- per svolgere attività di sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria occorre conseguire il titolo di specializzazione “in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica”.
Nota: Il corso dura un anno ed è attivato presso le università autorizzate dal Ministero; ai fini dell’accesso è richiesto il superamento di una prova preselettiva cui può accedere chi è in possesso della laurea magistrale in Scienze della formazione primaria che abbia conseguito, oltre a quelli già previsti nel corso di laurea, ulteriori 60 CFU relativi alle didattiche dell’inclusione. Al termine del corso si potrà insegnare sui posti di sostegno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria (articolo 12 del decreto 66 del 2017). Per l’avvio di queste nuove regole occorrerà attendere un apposito decreto del MIUR.
- per quanto riguarda gli aspiranti docenti candidati ai posti di sostegno nella scuola secondaria, il percorso è simile a quello visto per gli aspiranti docenti sui posti comuni: con il concorso nazionale bandito ogni due anni, un certo numero di posti sarà riservato al sostegno. Potranno concorrere per tali posti quanti siano in possesso della specializzazione sul sostegno didattico.
In attesa che tale sistema entri pienamente in vigore, il percorso formativo e i requisiti per diventare insegnante di sostegno sono stabiliti dal Decreto Ministeriale 249 del 10 settembre 2010 (Regolamento per la formazione iniziale dei docenti) e da decreti attuativi di quest’ultimo provvedimento. Sebbene spesso si parli di “abilitazione al sostegno didattico” o, ancora, di TFA sostegno, quella per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è una specializzazione universitaria.
Come diventare insegnante di religione
L’Intesa del 28 giugno 2012 fra MIUR e Conferenza episcopale italiana (recepita con D.P.R. n. 175/2012), individua i titoli professionali richiesti per i docenti dell’Insegnamento della religione cattolica (IRC) a partire dall’anno scolastico 2017-2018.
Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore
- laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.
Nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie l’IRC può essere impartito:
- da insegnanti in possesso di uno dei titoli richiesti per la scuola secondaria (v. sopra);
- da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana;
- da insegnanti della sezione o della classe in possesso di uno specifico master di secondo livello per l’IRC.
Come diventare ITP (Insegnante Tecnico-Pratico)
L’Insegnante Tecnico Pratico (ITP) è un docente con competenze tecnico-pratiche cui è affidata la responsabilità delle attività didattiche che si svolgono nei laboratori delle scuole del secondo ciclo. Fino al 2024/2025, per diventare ITP occorre il diploma di maturità di un istituto tecnico o professionale che attesti le competenze tecniche e pratiche del soggetto.
Dopo l’anno scolastico 2024/2025, per gli ITP che vogliono partecipare al concorso sarà richiesto il possesso di questi due requisiti:
- la laurea oppure un diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, o in alternativa, un titolo equipollente o equiparato, in coerenza con le classi di concorso vigenti al momento dell’indizione del concorso
- 24 CFU nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”.
DOCENTE DI SCUOLA MEDIA E SUPERIORE
Requisiti:
- Laurea di Vecchio Ordinamento, Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo Ordinamento, Diploma accademico di II livello, Diploma di Conservatorio o di Accademia di Belle Arti Vecchio Ordinamento DPR 19/2016 e DM 259/2017
- Diploma di scuola superiore (per gli insegnamenti tecnico-pratici) DPR 19/2016 e DM 259/2017.
NOTE:
- Gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2016 possono essere conseguiti durante i corsi di laurea (triennale, specialistica, magistrale), i corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e corsi singoli universitari.
- I laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari).